DUPLICATI PATENTI

DUPLICATO PATENTE PER DETERIORAMENTO O RICLASSIFICAZIONE

  • Fotocopia della patente, della carta d'identità e del codice fiscale
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si assume l'obbligo di distruzione della patente (in caso di deterioramento)
  • 2 fotografie a colori e senza occhiali
  • Certificato medico in bollo con fotografia timbrata (se la patente è scaduta)
  • 1 fotografia autenticata in bollo (se non c'è il certificato medico)

DUPLICATI PER SMARRIMENTO

A partire dalle denunce datate 13/04/2001 il duplicato per smarrimento viene effettuato direttamente dai carabinieri o dalla polizia di stato.

L'intestatario della patente si deve recare a rendere denuncia ai carabinieri o alla polizia di stato con tre fotografie. La patente gli verrà direttamente recapitata a casa (dovrà pagare al postino la somma di € 9,00 + le spese).

Se la patente è duplicabile dai carabinieri o dalla polizia di stato NON può essere richiesto il duplicato in motorizzazione.

Se la patente non è meccanizzata (viene comunicato dai carabinieri o dalla polizia di stato), il duplicato va presentato come di consueto alla MCTC:

  • Denuncia di smarrimento (originale o fotocopia + autocertificazione per autentica)
  • Fotocopia carta d'identità e codice fiscale
  • 2 fotografie
  • Certificato medico in bollo con fotografia timbrata (se la patente non è stata rilasciata o rinnovata dalla M.C.T.C.)
  • Fotografia autenticata in carta semplice (se la foto non è autenticata nè dal medico nè dai carabinieri o dalla polizia di stato).

Se la patente non è duplicabile perché va effettuata una variazione dei dati anagrafici (ad es. per II nome o correzione del luogo di nascita o del comune di residenza) la pratica deve essere considerata come duplicato e non come smarrimento.

L'unica variazione ammessa nella pratica di smarrimento è quella della via (mantenendo lo stesso comune).



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