DUPLICATO PATENTE PER DETERIORAMENTO O RICLASSIFICAZIONE
- Fotocopia della patente, della carta d'identità e del codice fiscale
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si assume l'obbligo di distruzione della patente (in caso di deterioramento)
- 2 fotografie a colori e senza occhiali
- Certificato medico in bollo con fotografia timbrata (se la patente è scaduta)
- 1 fotografia autenticata in bollo (se non c'è il certificato medico)
DUPLICATI PER SMARRIMENTO
A partire dalle denunce datate 13/04/2001 il duplicato per smarrimento viene effettuato direttamente dai carabinieri o dalla polizia di stato.
L'intestatario della patente si deve recare a rendere denuncia ai carabinieri o alla polizia di stato con tre fotografie. La patente gli verrà direttamente recapitata a casa (dovrà pagare al postino la somma di € 9,00 + le spese).
Se la patente è duplicabile dai carabinieri o dalla polizia di stato NON può essere richiesto il duplicato in motorizzazione.
Se la patente non è meccanizzata (viene comunicato dai carabinieri o dalla polizia di stato), il duplicato va presentato come di consueto alla MCTC:
- Denuncia di smarrimento (originale o fotocopia + autocertificazione per autentica)
- Fotocopia carta d'identità e codice fiscale
- 2 fotografie
- Certificato medico in bollo con fotografia timbrata (se la patente non è stata rilasciata o rinnovata dalla M.C.T.C.)
- Fotografia autenticata in carta semplice (se la foto non è autenticata nè dal medico nè dai carabinieri o dalla polizia di stato).
Se la patente non è duplicabile perché va effettuata una variazione dei dati anagrafici (ad es. per II nome o correzione del luogo di nascita o del comune di residenza) la pratica deve essere considerata come duplicato e non come smarrimento.
L'unica variazione ammessa nella pratica di smarrimento è quella della via (mantenendo lo stesso comune).
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