CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

La CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE è necessario per i conducenti che svolgono professionalmente l'attività di autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E.
La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata:

  • ai conducenti residenti in Italia che svolgono attivita' di autotrasporto di persone o di cose;
  • ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

La carta di qualificazione NON è richiesta ai conducenti:

  • dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
  • dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
  • dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
  • dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
  • dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
  • dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a
    condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente.

La circolare Prot. Div6 77898/8.3 del 10 agosto 2007 del Dipartimento per i Trasporti Terrestri chiarisce che:
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) che si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale. Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

ENTRATA IN VIGORE DELLA CQC

L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008.

L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009.


RILASCIO PER DOCUMENTAZIONE

La carta di qualificazione del conducente è rilasciata per "documentazione", senza quindi l'obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione ai titolari:

  • alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD" (trasporto persone);
  • alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE" (trasporto merci).

Gli aventi diritto di cui sopra, possono richiedere la carta di qualificazione del conducente (CQC) per documentazione entro il 5 aprile 2010, trascorso tale termine, la stessa potrà essere conseguita solo per esame, previa frequenza del corso di formazione obbligatorio.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO SENZA ESAMI:

  • 4 fotografie a colori con sfondo chiaro e senza occhiali
  • carta d'identità
  • patente di guida
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico del medico di base
  • certificato medico (in autoscuola)
  • permesso di soggiorno e/o ricevuta


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