CONVERSIONE PATENTI CEE

CONVERSIONI ESTERE PATENTI RILASCIATE DAGLI STATI DELLA CEE.

Un cittadino comunitario, in possesso di una patente rilasciata da uno stato membro della CEE e regolarmente valida, può circolare in Italia senza alcun problema.

Resta comunque soggetto alla normativa Italiana pertanto, trascorsi 10 anni (5 se la patente è di categoria superiore o se l'intestatario ha più di 50 anni) dall'acquisizione della residenza deve provvedere al suo rinnovo mediante bollino o conversione estera anche se questa ha validità permanente.

Si consiglia di presentare la domanda di conversione o bollino senza attendere i 10 anni per ottenere facilmente il duplicato in caso di furto o smarrimento.

Tutte le patenti della CEE sono convertibili anche se conseguite dopo la residenza in Italia. Resta l'obbligo, per le patenti Rumene, di presentare la dichiarazione di autenticità del consolato.

CONVERSIONE ESTERA

  •  Dichiarazione sostitutiva di certificazione
  •  Fotocopia carta d'identità
  •  Patente estera
  •  2 fotografie
  •  Certificato medico in bollo con fotografia timbrata
  •  Fotocopia della carta d'identità e codice fiscale
  • E’ possibile chiedere la conversione anche se la patente è scaduta 

BOLLINO

  •  Dichiarazione sostitutiva di certificazione
  •  Fotocopia carta d'identità
  •  Patente estera
  •  Certificato medico in bollo con fotografia timbrata se tra dalla data di rilascio della patente estera è trascorso un periodo di tempo superiore a quello stabilito per la categoria o l'età. Ad esempio:

patente categoria B con validità permanente rilasciata il 01/01/2002: non serve il medico - il bollino verrà emesso con scadenza 01/01/2012;

patente categoria C con validità permanente rilasciata il 01/01/2002: serve il medico perché la patente è rilasciata da più di cinque anni;



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